Nuova procedura aggiuntiva richiesta bonus
Dal 1° al 30 di settembre 2020 si può richiedere il bonus pubblicità, che per quest’anno è pari al 50% dell’intero investimento 2020 e non solo sulla parte di incremento come accadeva l’anno precedente, perchè adesso considerato agevolazione e incentivo legato all’emergenza Coronavirus.
La novità è stata introdotta per le imprese che investono in pubblicità sui mezzi di informazione, inizialmente disposta dall’articolo 98 del dl 18/2020 c.d. Cura Italia, modificando l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, e introducendo la novità limitatamente all’anno in corso.
La norma è stata successivamente modificata dall’articolo 186 del Decreto Rilancio, che ha innalzato il bonus al 50% del valore degli investimenti effettuati, togliendo il vincolo della quota incrementale, stabilendo che possono aderire al bonus anche le aziende che nell’anno precedente non avevano effettuato investimenti pubblicitari.
Quindi per presentare la domanda di accesso al nuovo beneficio si ha tempo dal 1° al 30 settembre 2020, con le consuete modalità previste anche per gli anni scorsi, a cominciare dalla comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018.
Che fine fanno le domande presentate in precedenza ?
Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 (termini ordinari previsti dalla norma) restano comunque valide. Si apre infatti una seconda finestra a settembre per le comunicazioni relative al bonus pubblicità 2020 utilizzando le nuove regole sopra indicate.
E’ possibile pertanto presentare una nuova domanda, sempre nell’arco compreso tra il 1° e il 30 di settembre, se si sono ampliati gli investimenti e si vuole usufruire delle condizioni agevolate.
La procedura prevede, di norma, un secondo step, ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (nel gennaio dell’anno successivo), in base alla quale il Ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.
Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati nel 2020.
Frizione del credito d’imposta
I soggetti ammessi possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione, da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Codice Utilizzo in F24
Per l’utilizzo del credito d’imposta occorre utilizzare il codice tributo 6900 denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
Attenzione
Se la somma del credito supera i 150mila euro, bisogna invece attendere la comunicazione individuale di abilitazione.