Ha riscosso tanto interesse tra la popolazione il cosiddetto “cashback”, ossia il rimborso di Stato per i pagamenti diversi dal contante, già in atto a dicembre, tanto che si può già cominciare ad iniziare a concorrere per una restituzione di denaro, che può arrivare a un massimo di 150 euro. Ecco come funziona: dopo aver scaricato l’app “Io”, essersi registrati e avere associato uno più strumenti di pagamento, anche virtuali, alternativi al contante, sarà necessario effettuare pagamenti per almeno 10 operazioni nel mese di dicembre.
Il rimborso ottenuto sarà pari al 10% degli acquisti effettuati, ma con esclusione delle transazioni online, su un tetto massimo di spesa complessivo di 1.500 euro. A proposito di cifre, però, il decreto pone anche il limite dei 150 euro per operazione. Ciò significa che per ogni singola operazione il consumatore potrà ottenere un rimborso che ammonta a massimo 15 euro, i quali moltiplicati per 10 operazioni consentiranno al consumatore di recuperare al massimo 150 euro delle spese sostenute con moneta elettronica. Il rimborso verrà erogato dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici) sull’Iban indicato dal contribuente entro il 28 febbraio 2021.
Poi, a partire da gennaio 2021 fino a giugno 2022, il rimborso scatterà a seguito di almeno 50 operazioni a semestre e sarà pari al 10% di una spesa complessiva (in sei mesi), fino a 1.500 euro. Il rimborso, considerando sei mesi più sei mesi, può arrivare in un anno a 300 euro per codice fiscale registrato sull’app “Io”. Le restituzioni semestrali avverranno a luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.
Al cashback ordinario si aggiunge un ulteriore rimborso pari a 1.500 euro che verrà erogato ai centomila consumatori registrati che effettueranno più transazioni no cash nei tre semestri di riferimento. Infatti, ogni semestre il conteggio ripartirà da zero. Ovviamente non è possibile aggirare il decreto con “frazionamenti artificiosi dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, riferibili allo stesso acquisto dallo stesso esercente”.