È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Economia, con il quale dal 24 maggio 2019 è possibile emettere fatture semplificate fino a un importo massimo di 400 euro, innalzando di fatto il precedente tetto di 100 euro.
Una maggiore flessibilità, così, sarà consentita a professionisti e imprese nelle procedure di fatturazione, in quanto per questa soluzione comporta l’inserimento di un numero inferiore di dati o comunque di minore complessità.
La fattura semplificata, in base a quanto previsto dall’articolo 21-bis del dpr 633/1972, prevede l’indicazione dei seguenti elementi, senza i quali non è considerata corretta:
- data di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti: in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.