E’ stata prorogata al 31 luglio 2021, con l’art. 4 del decreto Sostegni Bis (D.l. 25.05.2021 n. 73), la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, in favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator e per le altre imprese e professionisti con canoni da gennaio a maggio 2021.
In quest’ultimo caso, si parla di altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo, per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali è:
- del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetta, sempre sotto forma di credito d’imposta, nella misura:
- del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.