Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica una pec al contribuente da un indirizzo di posta elettronica che non è iscritto nell’elenco pubblico, nell’indice della PA e non compare sul sito istituzionale dell’Ader, la notifica stessa risulta inesistente.
E’ quanto stabilito da una sentenza del Giudice di Pace di Roma, la n. 378/23, il quale ha accolto l’opposizione di una S.r.l. a cui era stata notificata una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali.
La S.r.l. in questione aveva contestato all’Agenzia delle entrate Riscossione l’inesistenza della notifica dell’atto di intimazione di pagamento e delle relative cartelle, ma anche la mancata notifica dei verbali di accertamento. L’ente aveva risposto che la notifica delle cartelle esattoriali era avvenuta a mezzo pec.
A questo punto, il Giudice di Pace incaricato ha rilevato che quella notifica giungeva da una casella di posta elettronica sconosciuta, dunque non presente sull’elenco pubblico delle PA e sul sito istituzionale dell’AdE, in violazione di quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e dal Dlgs n. 82/2005, art. 6 ter.