La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto un’importante novità per gli amministratori di società: l’obbligo di dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC)
Questa disposizione, contenuta nel comma 860 dell’articolo 1, modifica l’articolo 5 del Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l’obbligo di domicilio digitale anche agli amministratori di società di persone e di capitali.
Dettagli Normativi
Obbligo di PEC per gli Amministratori
A partire dal 1° gennaio 2025, ogni amministratore di una società deve dotarsi di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese.
La PEC funge da domicilio digitale, consentendo la trasmissione di comunicazioni elettroniche con valore legale equivalente alle raccomandate cartacee.
Ambito di Applicazione
La normativa si applica a tutti gli amministratori di società costituite in forma societaria, indipendentemente dalla natura della società (di persone o di capitali).
Non viene stabilito alcun limite temporale esplicito per l’applicazione dell’obbligo, il che implica che esso si estende a tutti gli amministratori, senza distinzione basata sulla data di costituzione della società o sulla nomina degli amministratori stessi.
Utilizzo della PEC Esistente
Gli amministratori che già dispongono di una PEC, ad esempio perché obbligati come libero professionista o per altri incarichi, non devono crearne una nuova. Possono semplicemente comunicare l’indirizzo esistente al Registro delle Imprese come domicilio digitale ufficiale.
Sanzioni per Mancata Comunicazione
In caso di mancato adempimento, le Camere di Commercio possono assegnare d’ufficio un domicilio digitale, abilitato solo alla ricezione, e applicare sanzioni amministrative.
Criticità e Punti Aperti
La nuova norma ha suscitato diverse perplessità tra gli esperti e gli operatori del settore. Alcuni aspetti critici includono la duplicazione burocratica e l’ambito di applicazione. Ad esempio, l’obbligo di una PEC individuale per ciascun amministratore potrebbe creare complessità amministrative, soprattutto per società con numerosi membri nel consiglio di amministrazione .