A decorrere dal periodo d’imposta 2024, i soggetti che operano in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) e quelli in regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011) non saranno più destinatari della Certificazione Unica (CU).

Riferimenti normativi

Questa novità è introdotta dall’articolo 3 del Decreto-Legge n. 1/2024, intitolato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”. La norma stabilisce che, a partire dalle certificazioni relative all’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta non siano più obbligati a rilasciare e trasmettere la CU per i compensi corrisposti ai titolari di partita IVA che applicano uno dei due regimi agevolati.

Effetti pratici della disposizione
• Cessazione dell’obbligo di CU per forfettari e minimi: i soggetti che erogano compensi a titolari di partita IVA in regime forfettario o di vantaggio non devono più predisporre e inviare la Certificazione Unica 2025 (relativa all’anno 2024), né all’Agenzia delle Entrate né ai percipienti.
• Motivazione della modifica normativa: la ragione di questa semplificazione deriva dal fatto che i contribuenti forfettari e minimi non subiscono ritenute d’acconto sui compensi percepiti (art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 e art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011). Pertanto, l’invio della CU aveva solo un valore informativo, senza impatti diretti sulle imposte dovute dai percipienti.

Questa modifica rientra nel più ampio obiettivo di semplificazione fiscale, riducendo gli adempimenti burocratici per imprese e professionisti che si avvalgono dei regimi agevolati.