La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025, ha stabilito un principio rilevante in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. Accogliendo il ricorso di un contribuente, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di usufruire del beneficio “prima casa” anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano fissato la propria residenza in abitazioni distinte, ma situate all’interno dello stesso comune.

Nel caso specifico, il contribuente aveva acquistato un immobile e richiesto l’agevolazione fiscale prevista per la prima casa, nonostante la moglie avesse già usufruito della stessa agevolazione per un altro appartamento situato nello stesso comune. I coniugi, però, avevano deciso di vivere separatamente per ragioni personali, pur restando uniti nel vincolo matrimoniale e senza alcuna separazione legale.

La Corte ha ritenuto che tale scelta abitativa, purché concordata tra le parti e concretamente attuata, non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale anche al secondo coniuge. In altre parole, il requisito della residenza, ai fini dell’agevolazione, può ritenersi soddisfatto anche se ciascun coniuge risiede in un’abitazione diversa, purché entrambe siano ubicate nello stesso comune.

Questo orientamento apre la strada a una lettura più elastica e aderente alla realtà sociale del concetto di “prima casa”, riconoscendo la legittimità di modelli abitativi non tradizionali, senza penalizzare fiscalmente i contribuenti che, pur vivendo separati, condividono ancora il progetto familiare.