L’Agenzia delle Entrate con il “principio di diritto 19” del 18 giugno scorso, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime del margine alla rivendita di opere d’arte.
In generale, il regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995, in quanto regime IVA speciale e derogatorio, postula, in ogni caso, la dimostrazione, ricavabile dal riscontro di precisi requisiti soggettivi e oggettivi, della circostanza essenziale che il rivenditore abbia originariamente acquisito l’opera d’arte pagando un prezzo già inclusivo dell’IVA, si legge sul documento, senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.
L’impossibilità dell’esercizio del diritto alla detrazione deve dipendere da cause ordinariamente inerenti all’applicazione del tributo e non dalla circostanza che, al momento dell’acquisto, si era del tutto fuori dal campo di applicazione per mancata entrata in vigore dell’IVA (epoca antecedente il 1972).