Dal 1° marzo 2022 sarà attivo il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A chi spetta

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
A) per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza;
B) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno è corrisposto dall’INPS e viene erogato al richiedente avente diritto nell’ interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Può essere erogato inoltre in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Quindi in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Quali i Requisiti

I requisiti per avere diritto all’assegno universale sono al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il possesso congiuntamente della cittadinanza Italiana, la residenza e soggiorno:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Come viene determinato l’assegno

L’importo dell’assegno è composto come di seguito indicato:
– per ciascun figlio minorenne viene previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, la normativa prevede un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascun figlio successivo al secondo viene revista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità minorenne viene prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni viene previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Una ulteriore maggiorazione

Per le prime tre annualità è stata istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) ISEE non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione non spetta più a decorrere dal 1° marzo 2025.

Come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS o tramite presso gli istituti di patronato.
L’assegno verrà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno verrà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
In caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare dovrà essere comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, ed il riconoscimento dell’assegno avverrà a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Erogazione

L’erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Abolizione Assegni Familiari 2022

Dopo l’entrata a regime dell’assegno universale, quindi dal mese marzo 2022 le detrazioni e assegni familiari saranno di fatto aboliti.