Il 31 gennaio scade il pagamento della polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall’Inail, che riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Ma chi è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico:

  • ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
  • svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E’ escluso l’infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare alla cui cura attiene il lavoratore domestico.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, tuttavia il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.

In caso di rinnovo il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno; in tal modo la copertura assicurativa avrà decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità.
Se invece ci si assicura per la prima volta oppure se si è già assicurati ma il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Il premio è annuale e non è frazionabile, l’importo è fissato in € 24,00 annui ed è detraibile a fini fiscali

Per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’Inail e che viene reso disponibile nei servizi online che l’Istituto ha riservato all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Il pagamento dell’Avviso può essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito dell’Inail, di Poste Italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o addebito in conto corrente.

A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo dell’assicurazione, sono di tipo cd. “incrementale”. Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale 13 novembre 2019, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni). Resta fermo che, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza indicato sull’Avviso, la copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al pagamento.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico chi ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In particolare, il premio è a carico dello Stato per chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali validi ai fini del beneficio dell’assicurazione senza pagamento del premio, deve quindi farsi riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.

Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro).

Sono a disposizione degli assicurati il Contact center Inail, le Associazioni delle casalinghe e le sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali relativi all’assicurazione.

Fonte: Inail