A partire dal 2025, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’utilizzo di nuovi codici tributo e la ridenominazione di alcuni codici esistenti per il pagamento delle imposte di successione, delle sanzioni da ravvedimento e delle somme derivanti da avvisi di liquidazione. Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Nuove disposizioni e termini di pagamento

La nuova normativa stabilisce che l’autoliquidazione dell’imposta di successione dovrà avvenire da parte dei contribuenti entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione. Qualora emergano importi aggiuntivi da versare, l’ufficio competente invierà un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione, concedendo un termine di sessanta giorni per il pagamento.

Inoltre, è previsto il pagamento rateale, che potrà essere effettuato in otto rate trimestrali o, in caso di importi superiori ai 20.000 euro, in dodici rate.

Codici tributo per l’autoliquidazione

Con la risoluzione n. 2/2025, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle imposte:

  • Codice tributo “1539” – “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
  • Codice tributo “1635” – “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”

Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, con i seguenti dettagli:

  • Anno di riferimento: anno del decesso (formato “AAAA”)
  • Contribuente: codice fiscale e dati anagrafici dell’erede
  • Codice fiscale del defunto: il codice fiscale del defunto e codice “08” come identificativo
  • Rateazione: nel caso di pagamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve indicare il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate.

Per i pagamenti rateali, è richiesto un versamento iniziale pari almeno al 20% dell’imposta dovuta, con il campo “rateazione” valorizzato come per il pagamento in unica soluzione (es. “0101”).

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nel caso di ritardi nel pagamento, la risoluzione prevede l’utilizzo del codice tributo:

  • Codice tributo “1549” – “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”

Nel caso di ravvedimento per le imposte ipotecarie e catastali, il codice tributo sarà il “1535” e per gli interessi da ravvedimento il codice “1537”.

Versamento a seguito di avvisi di liquidazione

Per i versamenti a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo “A139” – “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
  • Codice tributo “A150” – “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione”
  • Codice tributo “A152” – “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”

In fase di compilazione, è necessario riportare i dettagli relativi all’ufficio emittente, codice atto e anno di riferimento come indicato nell’avviso.

Ridenominazione di altri codici tributo

Sono stati inoltre ridenominati i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo “1532” – “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
  • Codice tributo “1567” – “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
  • Codice tributo “A142” – “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”

Queste modifiche permetteranno una gestione più chiara e precisa dei pagamenti relativi alle imposte di successione e alle sanzioni.