Il 31 agosto termina l’agevolazione prevista dal primo decreto Ucraina-Energia (articolo 37-quater del DL 21/2022) sulle comunicazioni di irregolarità trasmesse ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, che davano la possibilità di effettuare il pagamento entro 60 giorni.
Dal 1° settembre, per gli avvisi bonari, si torna al termine ordinario di 30 giorni dalla ricezione dell’atto per effettuare il pagamento dovuto, senza più godere della dilazione fino a 60 giorni concessa dal decreto Ucraina-Energia.