Con il decreto dell’8 agosto 2020 viene esteso anche al mese di giugno il bonus affitto, e l’estensione viene concessa anche al mese di luglio per le imprese del settore turismo.

Il Decreto agosto infatti proroga il credito riconosciuto alle partite IVA, con importanti novità.

Beneficiari

Non cambiano  i soggetti beneficiari della misura. Si tratta degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali il decreto Rilancio n. 34/2020 ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

  • attività industriale,
  • commerciale,
  • artigianale,
  • agricola,
  • attività di interesse turistico
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La proroga del decreto agosto lascia invariati i requisiti per accedervi:

  • un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Come specificato con la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro. Nessun limite anche per le strutture termali, secondo le novità previste dal decreto agosto.

Resta pari al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Requisiti

Condizione fondamentale per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione resta l’aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese per il quale si intende fruire del bonus affitto, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019.

Restano escluse dal controllo dei limiti di ricavo ai fini dell’accesso al bonus sull’affitto per le strutture termali, così come già previsto per alberghi, agriturismi, agenzie viaggio e tour operator.

Nel decreto legge approvato in data 8 agosto 2020, il credito d’imposta del 60% per le imprese, riconosciuto per marzo, aprile e maggio 2020, viene esteso quindi di un’ulteriore mensilità per la generalità delle partite IVA. Altresì l’agevolazione viene invece estesa fino al mese di luglio per le strutture turistiche stagionali.

Modalità di utilizzo del credito

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2,lettera b),del Decreto rilancioil credito d’imposta è utilizzabile:

in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;o, in alternativa può essere ceduto:

  • al locatore o al concedente;
  • ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Ricordiamo che è stato il testo del Decreto Rilancio ad introdurre un bonus affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio riconosciuto alla generalità delle partite IVA.

Codice F24 Compenzasione

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per fruire del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda si precisa che la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda–articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione

Bonus affitto partite IVA, le novità con la conversione del decreto Rilancio ed il decreto agosto.

Partite Iva aperte nel 2019

I contribuenti che rientrano in questa casistica, per le quali manca il parametro per determinare il calo di fatturato, il riconoscimento del bonus sugli affitti sarà automatico, senza quindi paletti sui requisiti d’accesso. Stessa deroga anche per le imprese situate in uno dei Comuni in stato d’emergenza al 31 gennaio 2020 per eventi diversi dal Covid-19.

La possibilità di accedere al credito d’imposta è stata estesa alle attività commerciali con fatturati superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in caso di affitto d’azienda.