Le novità per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria per Covid, pubblicate nel decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14-1-2021.
Viene stabilito che l’accesso all’integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale da Covid-19 fino a fine emergenza (attualmente prevista fino al 30 aprile 2021).
Il decreto prevede che le richieste di accesso a questa fattispecie di ammortizzatore sociale saranno valutate, ferma restando la salvaguardia occupazionale, con i seguenti criteri:
- in riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attivita’ produttiva.
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016
- con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ( si tratta del limite dell’80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva).
Non viene invece citata alcuna deroga alle altre caratteristiche della cassa integrazione straordinaria ovvero:
- il requisito di anzianità minima di 90 giorni per il lavoratore;
- la durata massima di 12 mesi di trattamento straordinario nel quinquennio mobile;
- il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.