Le novità per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria per Covid, pubblicate nel decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale  n.10 del 14-1-2021.

Viene stabilito che l’accesso all’integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale da Covid-19 fino a fine emergenza (attualmente prevista fino al 30 aprile 2021).

Il decreto prevede  che le richieste di accesso a questa fattispecie di ammortizzatore  sociale saranno valutate, ferma restando la salvaguardia occupazionale,  con i seguenti criteri:

  • in riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attivita’ produttiva.
  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016
  • con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ( si tratta del limite dell’80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva).

Non viene invece citata alcuna deroga alle altre caratteristiche della cassa  integrazione straordinaria ovvero:

  • il requisito di anzianità minima di 90 giorni per il lavoratore;
  • la durata massima di 12 mesi  di trattamento straordinario nel quinquennio mobile;
  • il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.