Anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti, con l’aggiornamento ISTAT 2022 che classifica le attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile che verranno adottate a partire dal 1° aprile 2022.
In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).
Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, di conseguenza, anch’esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022 e verrà utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative.
Quindi i soggetti interessati da un nuovo codice Ateco, relativo all’attività da loro esercitata, dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.
In particolare, la comunicazione di variazione del codice da 69.20.12 a 69.20.11, deve essere presentata tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
Fonte: CNDCEC