Attivo il servizio web ContiTu per pagare in forma agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta a seguito dell’adesione alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”.

Se la tua dichiarazione di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio” è stata accolta e non intendi proseguire con il versamento dell’intero importo, puoi scegliere di pagare soltanto alcuni debiti (cartelle/avvisi) utilizzando il servizio web ContiTu.

ContiTu
ti consente di ottenere e stampare nuovi bollettini RAV per il versamento delle rate non ancora scadute, selezionando le sole cartelle/avvisi che intendi pagare tra quelle contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.

Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia.

Ti ricordiamo che, nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del  “Decreto Sostegni-bis“, nonché dal “Decreto Fiscale“, D.L n. 146/2021, pur non essendo state modificate le date di scadenza originariamente previste nella Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, sono stati fissati nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e del 2021.

In particolare, il pagamento di tali rate sarà considerato tempestivo e non comporterà l’inefficacia della Definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Consulta le nuove scadenze nelle sezioni dedicate  alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”.

Per beneficiare del servizio, tutte le rate scadute devono essere state regolarmente saldate entro i termini previsti altrimenti i nuovi pagamenti verranno acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo e non ai fini della Definizione agevolata.

Per tutti gli altri debiti riportati nella “Comunicazione delle somme dovute” ed esclusi dal servizio ContiTu perché non intendi proseguire il pagamento delle rate, la “Rottamazione-ter” e il “Saldo e stralcio” non produrranno più effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Fonte: Agenzia Entrate Riscossione