Nel decreto rilancio all’art. 25 il Governo riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
I requisiti:
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quindi la variazione in diminuzione del fatturato deve essere non inferiore al 66%.
Il Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui alpresente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19
A quanto ammonta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, così diviso:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
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L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta.
Come ottenere il contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Se non si rispettano i requisiti o cambiano
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, comminando anche le sanzioni previste.
Qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
Testo integrale Decreto Rilancio