L’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, una fase cruciale attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei dati dichiarati e dei documenti allegati. In caso di irregolarità, il contribuente dovrebbe ricevere una comunicazione preventiva, che gli consente di chiarire la propria posizione o correggere eventuali errori prima che venga emessa una cartella di pagamento. Tuttavia, in alcuni casi, la comunicazione non viene recapitata e il contribuente si trova di fronte a una cartella esattoriale senza aver avuto modo di intervenire. Vediamo come affrontare questa situazione in maniera efficace e quali sono le soluzioni pratiche per risolvere il problema.

Il controllo ex art. 36-ter: caratteristiche e procedure

Il controllo formale ex art. 36-ter mira a verificare la congruità dei dati riportati nella dichiarazione con la documentazione a supporto, tra cui:

•Certificazioni uniche (CU);

•Scontrini e ricevute per oneri deducibili e detraibili (ad esempio, spese sanitarie, scolastiche, mutui);

•Altri documenti giustificativi.

Se emergono anomalie, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

Nota importante: Il mancato ricevimento dell’avviso bonario rappresenta una violazione dei principi di buona fede e collaborazione previsti dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000).

Cosa fare in caso di mancato ricevimento della comunicazione

Se il contribuente riceve direttamente una cartella di pagamento senza aver ricevuto la preventiva comunicazione, è possibile intraprendere diverse azioni per tutelare i propri diritti.

1. Verifica preliminare

Prima di intraprendere qualsiasi azione, è essenziale effettuare una verifica approfondita:

•Accedere al cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate per controllare:

•La dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta contestato;

•Eventuali comunicazioni inviate (segnalate come “non recapitate” o “non ritirate”).

•Analizzare la cartella di pagamento:

•Verificare il dettaglio delle somme iscritte a ruolo;

•Controllare se vi sono errori evidenti (ad esempio, duplicazioni o calcoli errati).

2. Presentazione di un’istanza in autotutela

Se si riscontra che la comunicazione preventiva non è stata recapitata, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, allegando:

•Copia della cartella di pagamento;

•Copia della documentazione giustificativa relativa alle somme contestate;

•Dichiarazione che attesti il mancato ricevimento della comunicazione ex art. 36-ter.

Tempi: L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento della cartella per evitare l’aggravio di ulteriori interessi o sanzioni.

3. Presentazione del ricorso tributario

Se l’istanza in autotutela non produce risultati o viene rigettata, è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). I principali motivi di contestazione possono includere:

•Violazione del diritto al contraddittorio: La mancata notifica della comunicazione preventiva viola l’obbligo dell’Agenzia di informare il contribuente prima dell’emissione della cartella.

•Errori nel calcolo delle somme: Ad esempio, indebita applicazione di sanzioni o duplicazioni.

•Documentazione regolarmente in possesso del contribuente: Se è possibile dimostrare che le somme contestate erano già state giustificate.

Nota bene: Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se il valore della controversia è inferiore a 3.000 euro, è possibile ricorrere alla procedura di reclamo/mediazione.

4. Richiesta di sospensione della cartella

Durante il procedimento, il contribuente può richiedere la sospensione della cartella di pagamento per evitare di dover anticipare somme non dovute. La sospensione può essere:

•Amministrativa: Richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione;

•Giudiziale: Richiesta contestualmente al ricorso presso la CTP.

Strumenti di tutela

Per affrontare efficacemente questa situazione, il contribuente può avvalersi di diversi strumenti:

1.Statuto del Contribuente: In particolare, l’art. 6 sancisce il diritto a ricevere informazioni chiare e preventive da parte dell’amministrazione fiscale.

2.Accesso agli atti: Il contribuente ha diritto di richiedere copia della comunicazione non ricevuta e verificare se vi siano vizi nella procedura.

3.Ravvedimento operoso: Se emergono effettivamente errori a carico del contribuente, è possibile utilizzare il ravvedimento per ridurre le sanzioni.