Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti), tenuti a versare i contributi sospesi, possono presentare la domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi fino al 30 ottobre 2020.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020.
Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, con la possibilità di usufruire fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
A parziale rettifica, specifica l’INPS, l’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto una diversa modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La domanda di rateizzazione è rivolta ai destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata (committenti).
La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati.
Nella domanda il contribuente deve selezionare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione e deve compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare, così come indicato nel manuale utente disponibile insieme al servizio.