Per favorire il contrasto alla diffusione del COVID-19, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
In particolare, l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta pari al 30% (in ogni caso il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro) in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Contribuenti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
La comunicazione deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.