La Camera dei Deputati in data 22 luglio 2022, ha emesso un provvedimento relativamente alla semplificazione fiscale. Di seguito si riportano alcune delle principali novità:

ADEMPIMENTI FISCALI

sono modificati numerosi termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Si posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento. Si  dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi. Si elevano da 250 a 5000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 (articolo 3)

IRES SETTORE IDROCARBURI

si abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l’addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d’imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 9);

IRAP

a fini IRAP si prevede una semplificazione procedurale volta a consentire la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, conseguentemente escludendo, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (articolo 10);

SANZIONI FATTURE TRANSFRONTALIERE

si differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (articolo 13);

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

si consente di estendere, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo (articolo 15);

OPERAZIONI TRASFERIMENTO MESSI DI PAGAMENTO DA O VERSO ESTERO

si riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all’Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento e si elimina, allo stesso tempo, la necessità per l’intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un’unica operazione frazionata, possano determinare il superamento della soglia (articolo 16);

DICHIARAZIONE IMU

si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 (articolo 35, comma 4);

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. I termini con scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023 (articolo 35);

Fonte: Camera dei Deputati