La L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 226/2024, ha chiarito le modalità corrette di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, riservata esclusivamente alle partite IVA “native”. Restano escluse le attività inizialmente avviate in regimi ordinari, sia per scelta sia per vincoli normativi, che successivamente sono passate al regime forfettario nel periodo agevolato di cinque anni.
Per chi ha usufruito impropriamente dell’aliquota agevolata, sono previste sanzioni severe e diversificate. L’applicazione errata del regime comporta una sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90%-180% delle maggiori imposte dovute per violazioni antecedenti al 1° settembre 2024, e al 70% per quelle successive a tale data. Le regolarizzazioni tramite ravvedimento operoso seguiranno la stessa linea, con sanzioni pari ai minimi edittali del 90% o del 70%, a seconda del periodo della violazione.