L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 4/2022 del 10 agosto 2022 fornisce i chiarimenti per l’applicazione del Decreto Trasparenza da applicare ai vecchi e nuovi contratti di lavoro, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il DLgs 104/2022 recepisce l’ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, rendendo necessarie le infomazioni delle condizioni di lavoro prevedibili nell’Unione europea .
Cosa è la Trasparenza Lavoro e i nuovi obblighi informativi dal 13 agosto 2022
Si tratta delle nuove regole entrate in vigore dal 13 agosto , che impongono ai datori di lavori maggiori vincoli in tema di tutela del diritto d’informazione del lavoratore sul proprio contratto e sulle condizioni di lavoro.
In sostanza, è riconosciuto in tutta Europa il diritto d’informazione sul lavoro ai dipendenti privati e a quelli della Pubblica Amministrazione, ai lavoratori in somministrazione, agli intermittenti, ai collaboratori (sia per la collaborazione coordinata e continuativa sia per la collaborazione etero-organizzata), alle prestazioni occasionali, ai lavoratori marittimi e della pesca (regole a parte per i lavoratori domestici).
La circolare INL affronta le diverse casistiche e fattispecie, specificando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro da seguire nei singoli contratti , spiegando nella pratica come si applicano le modifiche al DLgs 152/1997. La nuova disciplina prevede tre livelli di informazione da fornire:
base (per tutti i rapporti di lavoro);
digitali (aggiuntive in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati del lavoro);
informazioni estere (ulteriormente aggiuntive se il lavoro sia prestato all’estero).
Tuttavia, ferm o restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazion e del rapporto di lavoro , il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti d egli istituti di cui all’art. 1 ( ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana ; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc. ) , la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnat i al lavoratore ovvero mess i a disposizio ne secondo le modalità di prassi aziendale .
A quali contratti si applica la nuova normativa:
Per i datori di lavoro l’obbligo di base è quello si consegnate al lavoratore il contratto individuale scritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto. Per i committenti, l’obbligo informativo va assolto nei limiti di compatibilità in base al tipo di prestazione richiesta.
Per le prestazioni occasionali , basta la consegna al lavoratore, anche per via elettronica, di una dichiarazione con le informazioni fornite all’INPS, su piattaforma online.
Per il lavoro domestico (colf o badanti) serve un contratto scritto da consegnare prima al lavoratore, a pena sanzione da 250 a 1.500 euro. Per le prestazioni tramite Libretto Famiglia non sono invece previsti nuovi obblighi.
Per la inosservanza alla direttiva sono previste sanzioni anche pesanti.
Fonte: ispettorato.gov.it