La legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) ha introdotto un nuovo premio assicurativo, detraibile al 19%, relativo alle assicurazioni sulla casa contro le calamità di qualunque specie per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018, per cui tali importi dovranno essere indicati sul modello 730/2019 o sulla Dichiarazione dei Redditi (Modello Unico), per il periodo d’imposta 2018.
Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% e la detrazione spetta per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per i premi pagati a compagnie assicurative estere, per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di più contratti.
Dal 2016 sono inoltre detraibili, sempre nella misura del 19%, i premi versati per i contratti di assicurazione con in oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della L. 104/92).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro. Qualora nel contratto di assicurazione fossero indicati più beneficiari, uno dei quali con disabilità grave, l’importo massimo detraibile è quello più elevato, quindi 750 Euro.
Ed ancora, risultano detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).
La detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi siano state sostenute nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico, considerando sempre il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.