Sono entrate in vigore le disposizioni relative alle dimissioni di fatto, previste dall’articolo 19 del Ddl Lavoro. La normativa stabilisce che il lavoratore che non si presenta sul luogo di lavoro per un periodo di 16 giorni consecutivi, senza fornire un giustificato motivo, è considerato dimissionario, con conseguente perdita del posto di lavoro. Tale termine può essere modificato in presenza di una diversa previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
Procedure obbligatorie per il datore di lavoro
In caso di dimissioni di fatto, il datore di lavoro è tenuto a seguire un iter preciso:
1.Comunicazione obbligatoria (CO): Il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro attraverso il sistema telematico obbligatorio previsto dalla normativa.
2.Segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Oltre alla CO, è necessaria una comunicazione specifica all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, che ha il compito di verificare la veridicità dei fatti segnalati.
Finalità della norma
La misura è stata introdotta per contrastare situazioni di assenze ingiustificate prolungate, fornendo ai datori di lavoro uno strumento chiaro per gestire l’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente. Allo stesso tempo, la comunicazione all’Ispettorato garantisce una tutela aggiuntiva al lavoratore, poiché l’autorità competente potrà verificare eventuali contestazioni o situazioni particolari che abbiano impedito la presenza del lavoratore.
Deroghe contrattuali
Il termine dei 16 giorni consecutivi può essere modificato qualora il CCNL applicato preveda una disciplina specifica in merito alle assenze ingiustificate. In tal caso, il datore di lavoro dovrà attenersi alle previsioni contrattuali vigenti nel settore di riferimento.
Questa normativa mira a regolamentare i casi di abbandono del posto di lavoro, garantendo sia la trasparenza nei rapporti di lavoro che la possibilità di verifica da parte dell’autorità ispettiva, riducendo al contempo il rischio di comportamenti opportunistici o di contenziosi.