Con l’ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha invalidato la pretesa impositiva da parte del’Inps che tramite cartella di pagamento richiedeva, al presidente del consiglio di amministrazione e socio di una S.r.l., i contributi dovuti all’Inps per la gestione commercio, per l’attività da lui svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia il soggetto era già iscritto alla gestione separata Inps.

Per i Giudici hanno stabilito che lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non è sufficiente a giustificare l’iscrizione all’IVS. Stesso discorso è valido per i soci della società di capitali.

Sarà l’Inps a dover quindi dimostrare il tipo di partecipazione all’attività per giustificare l’eventuale obbligo della doppia iscrizione.

La doppia iscrizione che resta in essere al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010  riguardanti le attivita’ autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attivita’ prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.