In base alle nuove normative, l’assegno si ritiene presentato in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono, mediante PEC (Posta Elettronica Semplificata) dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia, che detta le regole tecniche per l’attuazione del provvedimento. Dunque l’assegno elettronico si può inviare solo via PEC, ormai obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere convalidata dalla firma digitale. Quindi al posto dell’assegno cartaceo il destinatario del pagamento riceverà una scansione o una semplice foto dell’assegno. E una volta ricevuto il file, la banca dell’emittente o del trattatario dovrà mettere a disposizione il denaro non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. Naturalmente anche in questo caso, così come per l’assegno tradizionale, esiste il protesto o la constatazione in caso di mancato pagamento dell’assegno elettronico, i quali devono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d’Italia. Se non si è nelle condizioni di produrre un assegno elettronico, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi ad effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l’immagine dell’assegno.
Fonte: Gazzetta Ufficiale