L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.14/E del 17/6/2019, ha chiarito che, a partire dal 1° luglio 2019, sia le fatture cartacee che le fatture elettroniche potranno essere emesse entro 10 giorni dalla data di esecuzione dell’operazione, ma dovranno contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
L’Agenzia delle Entrate ricorda come nel 2018 siano state introdotte importanti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della “legge di Bilancio 2018” e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “legge di bilancio 2019”, nonché con la legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Con i predetti interventi, inoltre, è stato modificato significativamente l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per i soggetti passivi che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Al riguardo, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono chiarimenti che tengono anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, nonché dei contributi e della segnalazione di criticità forniti dagli operatori e commentatori.