Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori, sia pubblici che privati, che hanno già compiuto i 50 anni d’età dovranno presentare il Green Pass rafforzato per poter recarsi sul posto di lavoro.

Il Green Pass Rafforzato è ottenibile solo dopo il completamento del ciclo vaccinale o dopo la guarigione dal Covid-19. Il rispetto della normativa sul Green Pass spetterà ai titolari delle imprese o nel caso di enti pubblici ai soggetti preposti al controllo.

La decisione del Governo si è resa necessaria visto il dilagare dell’infezione con variante Omicron.

Se non si ha il Green Pass Rafforzato?

L’art. 4-quinquies della bozza di decreto prevede che i lavoratori che risultino privi di Green pass rafforzato verranno considerati assenti ingiustificati, ciò comporterà la sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione dal primo giorno di assenza.

Non vengono previste conseguenze disciplinari, quindi il dipendente avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per poter rientrare sul posto di lavoro il dipendente l’inadempiente dovrà presentare la certificazione verde al datore entro e non oltre il 15 giugno 2022.

In caso di assenza del dipendete, derivante da mancata esibibizione del Green Pass, la normativa prevede che dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sostituire i soggetti in questione per 10 giorni, rinnovabili di volta in volta fino al 31 marzo 2022.

Quale sanzione rischia il dipendente ?

Il dipendenti che senza certificazione verde si reca sul posto di lavoro rischia una sanzione amministrativa, che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro.