L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022, chiarisce che per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax del 15 o del 5 per cento, il bollo in fattura deve considerarsi reddito.
Tutto nasce dalla richiesta di interpello di un contribuente dove “l signor TIZIO (di seguito, “l’istante” o “il contribuente”) si avvale del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
L’istante chiede un chiarimento in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, il quesito riguarda l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del suddetto regime, dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti“.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 428 – 2022 all’interpello richiesto ritiene che il comma 64 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina «il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata».
Come precisato con la circolare n. 9/E del 2019, le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.
La fattispecie sottoposta all’esame della scrivente riguarda l’inclusione tra i ricavi o compensi dell’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura dall’emittente e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito nell’ambito del regime forfetario.
In buona sostanza quindi anche il bollo applicato in fattura e richiesto dal contribuente che applica la FLAT TAX o al 15% o al 5% al suo cliente genera reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva.
Risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022