Mancano pochi giorni alla scadenza fiscale per il pagamento dell’acconto IMU, fissata come di consueto al 16 giugno, dovuta per i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i concessionari di aree demaniali e locatari di immobili in leasing.

Restano le esenzioni: quella per la prima casa (che non sia di lusso – categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, nonché tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale. A queste si aggiungono alcune novità previste dai vari Dpcm Covid, a tutela delle attività particolarmente danneggiate dalla diffusione della pandemia come le imprese turistiche e le Partite IVA con notevoli cali di redditività.

La Legge di Bilancio ha infatti confermato l’esenzione stabilita nel 2020 dal Decreto Rilancio (art. 177 del dl 34/2020) che prevede la cancella zione dell’acconto IMU (16 giugno 2021) per gli immobili dei settori turismo, ricettivo-alberghiero e dello spettacolo posseduti dagli stessi gestori delle attività: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence; e ancora immobili di imprese che allestiscono strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo e night-club.

Inoltre, come detto, sono esentati dal versamento della prima rata IMU anche le Partite IVA risultanti già aperte al 23 marzo 2021 proprietarie di immobili utilizzati per la propria attività produttiva o professionale, purché abbiano come requisiti ricavi e compensi annui non superiori ai 10 milioni di euro o una perdita media mensile di fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel corso del 2020 rispetto a quelli registrati nel 2019.

Altri esenti dal pagamento IMU sono i terreni agricoli e loro assimilati e per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: ad esempio immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali e immobili destinati ad attività non profit. Infine vale l’esenzione IMU per gli immobili in comodato gratuito a enti o esercizi commerciali e artigianali in ztl.