Per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 2-bis del 19 agosto 2022, decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è attiva la procedura online. Possono presentare la domanda, entro il 30 aprile 2023, i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 marzo 2023, n. 30.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. L’indennità è pari a 350 euro nei casi in cui, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
È possibile presentare la domanda tramite il servizio online dell’INPS, all’interno del “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”: una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alle categorie di appartenenza, fra quelle raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi senza partita IVA”.
In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center dell’istituto.
Fonte: INPS