Con il provvedimento firmato oggi, 27 aprile 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021.
Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

Benefici del regime premiale Isa
Si ricorda che tali benefici, previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bisriguardano:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Contenuto del provvedimento
Nel provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia si evidenzia, come già detto, la decisione di confermare i livelli di affidabilità già previsti nei due precedenti periodi d’imposta, compresa la possibilità di dare rilevanza alla storia del contribuente oltre che alla sua condotta nell’anno di riferimento.
Nella seguente tabella è riportato uno schema che sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2021, per accedere ai vantaggi previsti dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.

 

Benefici Criterio di accesso basato su punteggio Isa per il periodo 2021 Criterio di accesso “aggiuntivo” basato su punteggio medio Isa periodi d’imposta 2020 e 2021
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva , IIdd e Irap 8 8,5
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva 8 8,5
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi 8,5 9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento 8 ————
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle Società non operative 9 9
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) 9 9

Si ricorda che per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Fonte: Agenzia delle Entrate