Con il decreto del 4 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha introdotto nuove disposizioni per l’iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System) dei soggetti Iva non residenti nell’Unione Europea.
Nuovi obblighi per l’iscrizione al VIES
Secondo le indicazioni fornite, i soggetti Iva extra-UE dovranno prestare idonea garanzia per poter essere inclusi nella banca dati VIES. La garanzia potrà essere costituita in una delle seguenti forme:
1.Cauzione in titoli di Stato o altri titoli garantiti dallo Stato italiano;
2.Fideiussione bancaria in favore del direttore pro tempore della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, determinata in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Caratteristiche della garanzia
•Importo minimo: La garanzia deve avere un valore minimo di 50.000 euro.
•Durata: La durata minima è fissata in 36 mesi (3 anni), a partire dalla data di iscrizione al VIES.
Operatori già iscritti al VIES
L’obbligo non riguarda solo i nuovi soggetti, ma anche gli operatori già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del decreto. Questi avranno a disposizione un periodo di 60 giorni per adeguarsi ai nuovi requisiti. In caso di mancato adeguamento, i soggetti interessati saranno esclusi dalla banca dati VIES.
Successive indicazioni operative
Il decreto prevede che le modalità operative per l’applicazione delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Questa misura introduce un ulteriore controllo sugli operatori extra-UE, rafforzando il sistema di verifica delle operazioni intracomunitarie e imponendo garanzie finanziarie più stringenti per accedere e mantenere l’iscrizione al VIES.