L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 26/E del 15 ottobre chiarisce le definizioni di: temometro, detergenti disinfettanti mani, mascherine, dispenser ecc, esenti IVA fino al 31/12/2020.
Il periodo di pandemia ha generato ulteriori necessità di produzione di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da covid 19. Si è reso quindi necessario agevolare dal punto di vista fiscale i produttori e utilizzatori di questi dispositivi utili a livello di comunità per consentire il contenimento del contagio.
Il 15 ottobre con la Circolare n 26/E è stata definita l’applicazione dell’art.124 del Decreto Rilancio, con numerose risposte a quesiti di richiesti dai contribuenti e da associazioni di categoria.
L’art 124 prevede che alla Tabella A parte IIbis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l’1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA.
Durata detrazione e agevolazione:
Le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione.
Le cessioni invece effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 avranno un’ aliquota IVA del 5%.
Pertanto, riepilogando, il regime Iva agevolato previsto dall’art 124 del DL 34/2020 è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione e
- potranno essere ceduti in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020
- e con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021
SOLO i prodotti espressamente contemplati dalla norma.
Vediamo quali sono nel dettaglio:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Fonte: Agenzia delle Entrate