Ricordiamo che la definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio.
La definizione agevolata si applica alle controversie per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data della presentazione della domanda.