Dopo il via libera del Senato, è arrivato anche quello della Camera e rispetto al testo originario, il provvedimento ora convertito presenta diverse interessanti novità, anche per quello che riguarda lo stralcio dei debiti fino a mille euro (commi 222-230).
L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa.
È spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali.
Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali), per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con apposita delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
Tale termine è ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, è stata concessa la facoltà – di segno opposto – di aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l’annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali.
Fonte: Agenzia delle Entrate