Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2024, ha fornito chiarimenti interpretativi e operativi in merito all’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società nel Registro delle Imprese, introdotto dalla Legge n. 207/2024.
Nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, per le imprese di nuova costituzione o per quelle che presentano domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese, l’indicazione del domicilio digitale degli amministratori è un requisito obbligatorio contestuale alla domanda di iscrizione. Questo significa che l’iscrizione nel Registro delle Imprese non potrà essere completata senza la comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori.
Obblighi per le imprese già esistenti
Le società già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono provvedere all’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nei seguenti casi:
• Nomina di un nuovo amministratore;
• Rinnovo del mandato di un amministratore già in carica;
• Nomina di un liquidatore in caso di scioglimento della società.
In ogni caso, anche in assenza di variazioni nell’organo amministrativo, l’obbligo di iscrizione del domicilio digitale deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2025.
Implicazioni e sanzioni
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale nei termini previsti potrebbe comportare sanzioni amministrative e l’impossibilità di completare operazioni societarie presso il Registro delle Imprese.