Infatti la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 155 e 156, legge n. 197/2022) ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (articoli 36-bis Dpr n. 600/1973, e 54-bis decreto Iva), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d’imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data.
Per agevolare i contribuenti, come detto sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. Lo sconto fiscale consiste, infatti, nel taglio delle sanzioni, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, inoltre, prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Fonte: Agenzia delle Entrate