Con la possibile inclusione dei redditi esteri anche senza la compilazione del quadro RW che agevola la definizione degli inviti alla compliance, notificati dall’Agenzia delle Entrate, arriva una rilevante novità in tema di ravvedimento speciale.
A stabilirlo è la norma contenuta nel testo del dl di modifica delle disposizioni di riferimento previste dalla legge 197/2022. In principio erano stati sollevati dubbi perché il comma 176 dell’art. 1 della legge, alle disponibilità estere, prevede che la regolarizzazione non può essere attuata dai contribuenti per l’emersione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
Il ravvedimento speciale non permette la sanatoria con le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo non esposto sul quadro RW. Invece si applicherà sui redditi esteri, dove il contribuente, dopo avere presentato la dichiarazione dei redditi senza il quadro RW e senza dichiarare i redditi esteri oltre ad Ivie ed Ivafe, dovrà abbinare il ravvedimento ordinario ai fini del quadro RW ed il ravvedimento speciale per le imposte. Oppure si pensi al caso in cui il contribuente che ha compilato correttamente il quadro RW, ma non ha dichiarato i redditi delle attività estere, potrà chiedere la sanatoria con il ravvedimento speciale. Mentre quando si è omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, non si potrà accedere né al ravvedimento ordinario né a quello speciale per sanare le violazioni.
Il decreto in questione vuole agevolare il contribuente anche in relazione ai costi di notifica delle lettere di compliance inviate dalla Agenzia delle Entrate che saranno minori e quindi più contenuti.