La legge di Bilancio 2024 prevede per i contribuenti la possibilità di riallineare alla loro consistenza effettiva il valore delle giacenze di magazzino presenti all’1 gennaio 2023 .
Per la regolarizzazione saranno dovute delle imposte da versare in base all’ iscrizione di maggior valore di rimanenze, in questo caso sarà dovuta un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18%; invece in caso di eliminazione di valori, sarà dovuta anche l’Iva determinata applicando un’aliquota media riferita all’anno 2023.
La possibilità di regolarizzare le giacenze è possibile per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio che quindi possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Entrando nel dettaglio operativo il suddetto adeguamento può essere effettuato quindi mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto 1.
In caso di iscrizione maggior valore
- l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicebmre 2023 quindi in Unico 2024.
Imposta sostitutiva da versare
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo, unitamente alle scadenze previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Attenzione perchè l’eventuale mancato pagamento nei termini previsti comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Relativamente alla deducibilità dell’imposta sostitutiva versata essa non è rientra tra i costi di cui è possibile effettuare la deducibilità.