Richiesta per ricevere il fondo perduto
L’art. 25 del Decreto Rilancio (DL 34 del 19/5/2020) ha introdotto questa misura per contrastare le perdite di fatturato delle imprese, dovute al lockdown, per la grave situazione epidemiologica verificatasi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
I soggetti che possono richiedere il fondo perduto sono i seguenti:
Imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.
La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio riguarda il calo del fatturato, esclusivamente per il mese di aprile 2020, rapportato allo stesso periodo del 2019. Quindi, in definitiva, il fatturato dovrà essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.
Il contributo spetta, anche in assenza della predetta condizione, ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;
gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);
gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);
i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996);
coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020.
Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:
indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Potranno quindi percepire il fondo perduto gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020 e che continueranno a beneficiarne a seguito del Decreto in commento.
Percentuale erogazione del fondo perduto:
il contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’IRAP.
Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.