Altro contributo a fondo perduto in arrivo, previsto dal Dl n. 104/2020, infatti partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani, colpiti dal calo di presenze dei turisti stranieri a causa dell’emergenza “Covid 19”, potranno richiederlo.

Con il provvedimento del 12 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare, tramite i servizi telematici delle Entrate, attraverso il servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Successivamente alla spedizione e dopo la presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo al richiedente, in relazione ai requisiti previsti dalla norma. Se l’esito è positivo, la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario inserito precedentemente sull’istanza.

Soggetti beneficiari

Ricordiamo che l’art. 59 del Dl 19 maggio 2020, n. 104, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A, o equipollenti, dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Comuni interessati

I 29 comuni interessati al contributo a fondo perduto:

ELENCO COMUNI
CODICE CATASTALE COMUNE PROVINCIA RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736 Venezia VENEZIA 42,6
L746 Verbania VERBANO-CUSIO-OSSOLA 26,0
D612 Firenze FIRENZE 21,5
H294 Rimini RIMINI 15,3
I726 Siena SIENA 11,6
G702 Pisa PISA 9,9
H501 Roma ROMA 7,6
C933 Como COMO 7,2
L781 Verona VERONA 6,4
F205 Milano MILANO 5,8
L500 Urbino PESARO E URBINO 5,7
A944 Bologna BOLOGNA 4,2
E463 La Spezia LA SPEZIA 4,2
H199 Ravenna RAVENNA 4,2
A952 Bolzano BOLZANO-BOZEN 4,1
A794 Bergamo BERGAMO 3,8
E715 Lucca LUCCA 3,7
F052 Matera MATERA 3,4
G224 Padova PADOVA 3,3
A089 Agrigento AGRIGENTO 3,3
I754 Siracusa SIRACUSA 3,0
H163 Ragusa RAGUSA 3,0
F839 Napoli NAPOLI 2,2
B354 Cagliari CAGLIARI 1,8
C351 Catania CATANIA 1,7
D969 Genova GENOVA 1,6
G273 Palermo PALERMO 1,3
L219 Torino TORINO 1,3
A662 Bari BARI 1,3

Requisiti

Il contributo spetta al contribuente a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.