L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione risponde ad un quesito sulla rottamazione e i nuovi benefici delle norme emergenziali per i soggetti decaduti da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con dilazioni pregresse scadute a fine anno 2019. Questi contribuenti possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover pagare le quote pregresse, una eventualità, questa, concessa in deroga alla disposizione di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973.
Per avvalersi della dilazione occorre proporre apposita istanza entro la fine del 2021.
L’art 13-decies del DL 137/2020 stabilisce che tutti coloro che dall’8 marzo 2020 (giorno di entrata in vigore dei Decreto Cura Italia che ha introdotto la sospensione) avevano rateazioni decadute possono chiedere una nuova dilazione, senza dover pagare il pregresso, restando inteso che il debito originario si riproporrà con sanzioni e interessi relativi.
Nel contempo anche i beneficiari decaduti alla fine del 2019 delle prime due edizioni della rottamazione, possono dilazionare il debito residuo così come previsto per i contribuenti della rottamazione ter.
Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 è possibile godere di ulteriori agevolazioni: estendere a 10 rate non pagate la condizione di decadenza dal piano; chiedere una dilazione per le rateazioni decadute senza pagare le rate scadute, secondo la norma ordinaria; un limite di 100.000 euro (prima 60.000 euro), superato il quale occorre documentare la difficoltà del debitore.