E’ spostata al 1° marzo 2021 la scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio, i quali hanno pagato le rate 2019 ma che sono in ritardo con le rate 2020 e per i quali c’era già stata una proroga al prossimo 10 dicembre, mentre possono chiedere la rateazione del rimanente debito coloro per i quali sono decaduti i precedenti provvedimenti di rottamazione. A stabilire le nuove agevolazioni è il Decreto Ristori Quater (Dl 157/2020) in vigore dal 30 novembre.
In un primo momento, dunque, il decreto Cura Italia (articolo 68, comma 3, del dl 18/2020) aveva previsto una proroga al 10 dicembre per il pagamento in questione, adesso, il nuovo decreto, concede un ulteriore slittamento ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e al saldo e stralcio, fissandolo al 1° marzo del prossimo anno.
La norma originaria su entrambi i provvedimenti di pace fiscale prevedeva che, in caso di mancato pagamento delle rate o di ritardo superiore ai cinque giorni, il contribuente perdesse il beneficio. Il Cura Italia ha invece stabilito che si potesse continuare a beneficiare della rottamazione o del saldo e stralcio, anche in caso di ritardi o mancati pagamenti soltanto relativi alle rate del 2020 e non del 2019, entro il 10 dicembre 2020. Adesso proprio questa scadenza slitta al 1° marzo, ma senza poter estendere il pagamento per gli ulteriori 5 giorni di tolleranza. Per cui, in caso di caso di versamento effettuato oltre il termine del 1° marzo 2021 (o per importi parziali) si perde il beneficio e riprende la riscossione, con i pagamenti ricevuti che vengono considerati come acconti sulle somme complessivamente dovute.
Infine, secondo il decreto, possono presentare domanda di rateizzazione del debito residuo tutti coloro che avevano aderito alle rottamazione degli scorsi anni ma avevano poi interrotto i pagamenti. Ciò non significa che possono restare all’interno della rottamazione, visto che questo tipo di beneficio è stato perso, non pagando o ritardando le rate, ma si dovranno versare le somme originariamente previste dalle cartelle esattoriali non pagate, non quelle agevolate dalla rottamazione, con il vantaggio di poterlo però fare a rate, possibilità questa non prevista in precedenza.