La legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022, prevede la tra l’altro la definizione agevolata delle cartelle affidate all’agente della riscossione.

Ma esaminiamo del dettaglio tutti i commi interessati alla definizione agevolata entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.

Comma dal 222 al 230 dell’art. 1 legge 197 2023, prevede l’annullamento automatico totale dei debiti entro i 1.000 euro alla data del 31 gennaio 2023, rientrano perntato in questa casistica:

  • i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate.
  • Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

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Comma dal 231 al 252 dell’art. 1 legge 197 2023, prevede la Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali.

  • Chi ricorre a questa agevolazione sui carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, potrà pagare solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le eventuali procedure esecutive nonché la notifica della cartella. Il versamento devrà essere eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate.
  • In caso di pagamento rateale verranno applicati gli interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023, i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le rimanenti quote, di pari ammontare, avranno scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
  • Sarà possibile fruire di questa agevolazione anche per debiti riferiti a precedenti strumenti derivanti alla tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Scadenza Adesione Agevolazione

L’adesione alla definizione agevolata va comunicata entro il 30 aprile 2023, con le modalità telematiche che saranno rese note dall’agente della riscossione. Nella dichiarazione il debitore sceglierà il numero di rate per effettuare il pagamento comunque entro il limite massimo.

Inoltre, il debitore dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Ovviamente l’estinzione del giudizio sarà  subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti.

Sospensione delle procedure esecutive

A seguito della presentazione della dichiarazione agevolativa relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente;

g) il DURC può essere rilasciato.

Pagamento debiti agevolazione

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Debiti esclusi d’agevolazione

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  •  le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.