Con la sentenza n.1434/2019 la Sez. XVI della Commissione tributaria regionale del Lazio si stabilisce che “In una S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata), l’amministratore risponde, insieme alla persona giuridica, delle sanzioni amministrative illimitatamente e con il proprio patrimonio”.
La decisione segue un avvenimento nato con la notifica di un avviso di accertamento per oltre 2.600,000 euro all’amministratore di una «società cartiera». Per cui questi, ritenendo illegittima la pretesa delle sanzioni nei suoi confronti si è rivolto ad un Consulente Tecnico di Parte di Roma, il quale pur ritenendo valida l’ipotesi di amministratore di fatto della società attribuita al ricorrente, gli ha dato ragione in quanto “persona fisica”. Il collegio provinciale, infatti, ha ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 7 del DL n. 269/2003, secondo cui le sanzioni tributarie irrogate a carico di società «sono esclusivamente a carico della persona giuridica».
Ma a questo punto la sentenza dei giudici regionali, capovolge completamente la decisione dei giudici provinciali. La Commissione d’appello ha motivato la decisione applicando il principio secondo cui l’amministratore di una società costituita al solo scopo fraudolento di evasione delle imposte (con esclusivo e personale vantaggio del medesimo) risponde in proprio delle violazioni commesse come autore ed ideatore, non trovando applicazione l’articolo 7 del dl n.269/2003 (cassazione n.19716/2013;11649/2012 e 33385/2012).
I giudici del Lazio definiscono quale sia l’esatta interpretazione da assegnare a questa disposizione di legge, stabilendo che ogni violazione svolta in dipendenza di un mandato per violazioni nell’interesse della persona giuridica, implicherà sanzioni ad esclusivo carico della persona giuridica. Diverso il caso in cui l’evasione delle imposte rimane ad esclusivo vantaggio dell’amministratore, a cui andranno imputate in solido le sanzioni, quale “autore materiale delle violazioni”.