Ecco le novità previste della Legge di Bilancio 2021 in merito alla gestione dei corrispettivi telematici nonché per la definizione del nuovo regime sanzionatorio per:

  • la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;
  • la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
  • la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
  • l’omessa installazione e la manomissione degli strumenti trasmissione.

La Legge introduce altresì un concetto chiaro e cioè che la memorizzazione elettronica deve essere fatta quando il documento è richiesto dal cliente con la consegna ed effettuata non oltre il momento della ultimazione dell’operazione.

Si differisce invece l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

A seguito di questa modifica, dal 1° luglio 2021 quindi i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di credito e di debito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, che consentono:

  • memorizzazione;
  • inalterabilità;
  • e sicurezza dei dati,

possono assolvere con questi sistemi all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Qui di seguito si riportano alcune violazioni con la medisima sanzione applicata:

VIOLAZIONI SANZIONI DAL 1 GENNAIO 2021
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso
memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri
mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici

Si elencano altre sanzioni previstedalla nuova Legge per specifici casi :

  • In caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici che non abbiano causato una omessa annotazione, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro;
  • L’omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione;
  • In caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica una  sanzione amministrativa prevista da 1.000 a 4.000 euro;
  • Chiunque manometta, o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmisisone dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro;

Ravvedimento

Il Ravvedimento operoso è consentito sulla sanzione introdotta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti a meno che la violazione non sia è già stata constatata dagli Uffici preposti.